Con Decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, è stata ridotta la misura del tasso di interesse legale, che dal 1° gennaio 2026 passa dal 2% all’1,60% annuo (art. 1284 c.c.).
La modifica ha effetti rilevanti non solo in ambito civilistico, ma anche fiscale e contributivo.
In particolare, il nuovo tasso si applica:
- al ravvedimento operoso, incidendo sul calcolo degli interessi dovuti per regolarizzare versamenti tardivi o omessi;
- al calcolo degli interessi non determinati per iscritto su mutui e rapporti rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
- alle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali, che in specifiche situazioni possono essere ridotte fino al tasso legale.
Resta invece invariata (al 3%) la misura degli interessi dovuti in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni.
Da segnalare inoltre che, ai fini del calcolo del valore di usufrutto, rendite e pensioni, continua ad applicarsi un tasso minimo del 2,5%, come previsto dalla normativa sui tributi indiretti, nonostante la riduzione del tasso legale.
L’art. 3 del DL 124/2019 ha esteso a tutti i soggetti (inclusi i non titolari di partita Iva) l’obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL / FISCONLINE per effettuare le compensazioni, anche parziali.
Consulenza per avvio di attività di impresa, sia in forma individuale che in forma societaria
Il nostro studio di Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Legali dei Conti, Tributaristi e Consulenti segue ed assiste il nuovo imprenditore in ogni fase dell’avvio della nuova impresa.
Iniziando dall’idea del neo-imprenditore lo aiutiamo a sviluppare e realizzare quello che ha in mente, consigliandolo nella forma imprenditoriale da adottare (impresa individuale, società di persone, società di capitali, ecc), il capitale necessario per avviare la nuova attività e lo seguiamo nel suo sviluppo ed in tutta la vita dell’impresa.
Data la nostra esperienza e le nostre conoscenze in materia, siamo in grado di fornire assistenza a 360 gradi ad ogni tipo di cliente per ogni tipologia di attività
Lo Studio Menichetti assiste i clienti in tutte le fasi dell’inizio della nuova attività
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Consulenza sulla fattibilità della attività e stima del capitale necessario da investire.
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Elaborazione Business Plan dettagliato per vedere i margini di guadagno e il tasso di rendimento del capitale investito nella nuova attività.
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Valutazione per l’acquisto o l’affitto d’azienda, forniamo consulenza nella stipula di contratti di compravendita d’azienda e immobiliari, contratti di affitto d’azienda e di locazione di immobili.
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Predisposizione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune (quando è necessaria), pratiche per il rilascio di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di determinate attività e pratiche sanitarie. Predisposizione della modulistica comunale per lo svolgimento di attività commerciali, vendita a domicilio e commercio elettronico (e-commerce)
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Consulenza societaria per la costituzione di una nuova società (snc, sas, srl, spa, sapa), assistenza notarile versamento del capitale sociale e registrazione marchi e brevetti.
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Consulenza sull’inquadramento (artigiani, commercianti, servizi, professionisti, ecc.) e relativa iscrizione telematica alla Camera di Commercio competente.
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Valutazione dei requisiti per lo svolgimento di alcune attività particolari ed eventuale iscrizione negli appositi albi istituiti presso le Camere di Commercio (esempio: impiantisti, autoriparatori, mediatori, estetisti, imprese di pulizia, ecc.), iscrizione all’albo autotrasportatori e albo dei gestori ambientali.
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Rilascio Smart-Card di firma digitale, indispensabile per firmare gli atti di iscrizione da inviare telematicamente alla CCIAA e rilascio della casella PEC (posta elettronica certificata), obbligatoria per le nuove imprese – tutto direttamente nel nostro ufficio, senza doversi recare alla CCIAA.
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Consulenza in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e redazione del DPS, tramite collaboratori esterni.
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I Professionisti del nostro studio sono costantemente aggiornati sulle novità ed i requisiti richiesti per le varie categorie di imprenditori (artigiani, commercianti, industrie, professionisti e servizi), in questo modo sapremo consigliare ed assistere al meglio i nostri clienti. Siamo aggiornati con le ultime novità della Camera di Commercio, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate, in modo tale da far perdere meno tempo possibile al cliente in questioni burocratiche.
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L'INPS ha recentemente pubblicato la circolare n. 38, fornendo le istruzioni per il calcolo e il pagamento dei contributi dovuti nel 2025 dagli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali. Ecco le principali novità:
Aliquote contributive per il 2025
Aliquota base: Confermata al 24% per tutti gli iscritti.
Coadiuvanti/coadiutori under 21: Dal 2025, anche i collaboratori familiari con meno di 21 anni dovranno versare l'aliquota del 24%, mentre in precedenza beneficiavano di una riduzione (nel 2024 era del 23,70%).
Gestione commercianti: Aggiunta un'aliquota dello 0,48% per l'indennizzo in caso di cessazione definitiva dell'attività commerciale, portando l'aliquota totale al 24,48%.
Riduzioni contributive
Over 65 pensionati: Confermata la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso l'INPS.
Nuove iscrizioni nel 2025: Prevista una riduzione del 50% dei contributi per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti e percepisce redditi d'impresa, anche in regime forfettario. L'INPS fornirà ulteriori dettagli e le modalità per presentare la domanda in una prossima circolare.
Importi di reddito per il calcolo dei contributi
Reddito minimale: Per il 2025 è fissato a 18.555 euro (nel 2024 era 18.415 euro).
Reddito massimale:
Per chi si è iscritto prima del 1° gennaio 1996: 92.413 euro (91.680 euro nel 2024).
Per chi si è iscritto dopo: 120.607 euro (119.650 euro nel 2024).
Contributi sul reddito eccedente il minimale
I contributi sono dovuti sulla parte di reddito che supera i 18.555 euro, applicando le aliquote fino a 55.448 euro annui. Per i redditi superiori a questa soglia, si applica un aumento dell'aliquota dell'1%.
Importi dei contributi sul minimale di reddito per il 2025
Gestione artigiani: 4.460,64 euro annui (371,72 euro mensili).
Gestione commercianti: 4.549,70 euro annui (379,15 euro mensili).
Scadenze per il versamento dei contributi
Contributi sul minimale di reddito: Da versare in 4 rate con scadenza il 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026.
Contributi sul reddito eccedente il minimale: Da versare insieme ai consueti pagamenti IRPEF per saldo 2024 e acconti 2025.
Per ulteriori dettagli o chiarimenti, non esitate a contattarci.
Una recente e importante svolta giurisprudenziale fa chiarezza sui contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani e commercianti dell'INPS. Alle numerose sentenze della Corte di Cassazione depositate a metà settembre 2026 (dalla n. 25377 alla n. 25467) se ne sono aggiunte altre tre il 21 settembre (nn. 25628, 25629 e 25630), portando a tredici le pronunce recenti che confermano un principio chiave: gli utili non distribuiti e accantonati a riserva non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi.
Da anni l'INPS, forte di indicazioni storiche come la circolare n. 102/2003 e la più recente circolare n. 84/2021, pretendeva il versamento dei contributi previdenziali calcolati sulla quota di reddito d'impresa prodotta dalla S.r.l. e attribuita al socio, prescindendo totalmente dal fatto che questi utili fossero stati effettivamente distribuiti o accantonati in bilancio per far fronte alle esigenze della società.
Il verdetto della Cassazione e la normativa di riferimento
Con le suddette sentenze, la Suprema Corte, ha smentito l'orientamento dell'Istituto previdenziale partendo da un'analisi letterale dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 384/1992. Già richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3240/2010), i giudici hanno ribadito che l'imponibile contributivo si calcola unicamente sui redditi effettivi denunciati ai fini fiscali (IRPEF).
Di conseguenza, gli utili che rimangono all'interno della società e vengono accantonati a riserva:
- Non sono soggetti a contribuzione INPS, poiché non rientrano tra i redditi percepiti in concreto dal socio.
- Diventano imponibili solo in caso di effettiva distribuzione degli stessi o qualora la società opti per il regime di trasparenza fiscale.
Cosa cambia (o non cambia) per i soci non lavoratori di S.r.l. non trasparenti?
Un chiarimento molto importante riguarda chi possiede partecipazioni in S.r.l. "ordinarie" (cioè non trasparenti) ma non svolge attività lavorativa all'interno di esse.
Se un contribuente è iscritto alla gestione INPS commercianti o artigiani per via della sua ditta individuale o di un'altra società (come una Snc, Sas o S.r.l. trasparente in cui lavora attivamente):
- Gli utili o le riserve derivanti da S.r.l. esterne in cui non si presta lavoro non vanno mai sommati alla base imponibile INPS.
- Per queste partecipazioni estranee all'attività lavorativa, i proventi sono classificati fiscalmente come "redditi di capitale" e non sono soggetti a contributi previdenziali. Il nuovo orientamento della Cassazione non fa che confermare questa netta separazione, tutelando i contribuenti da doppie imposizioni previdenziali non dovute su società a cui sono estranei dal punto di vista lavorativo.
L'Onere della Prova
Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla Cassazione riguarda le verifiche dell'Istituto, sarà onere dell'INPS dimostrare l'effettiva imputazione del reddito al lavoratore e il reale sorgere dell'obbligo di dichiarare il reddito ai fini IRPEF (per percezione di utili o per trasparenza fiscale). L'Istituto non può pretendere i contributi su somme astratte e accantonate in bilancio senza questa prova.
Conclusioni
Questa imponente serie di sentenze tutela ulteriormente i soci e gli imprenditori, chiarendo definitivamente i confini tra redditi d'impresa tassabili ai fini INPS e somme accantonate o estranee all'attività lavorativa. Si auspica ora che l'INPS si adegui celermente a questo orientamento per evitare contenziosi superflui.
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Il Decreto Omnibus (DLgs. 148/2026) ha introdotto importanti novità per chi sceglie di rinnovare il Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027. Tra gli incentivi previsti spicca la riapertura del regime di ravvedimento speciale, che ora estende la possibilità di regolarizzare il passato fino al 2023.
Panoramica sintetica della misura
La sanatoria è riservata esclusivamente ai contribuenti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027. Restano quindi esclusi coloro che aderiscono al concordato per la prima volta nel 2026.
Con questa nuova edizione, il perimetro temporale del ravvedimento copre i periodi d'imposta dal 2020 al 2023. L'inclusione del 2023 rappresenta un tassello fondamentale, poiché i dati di quell'anno erano stati utilizzati come base per la stima del primo concordato. Sanare il 2023 aiuta significativamente a ridurre i rischi di decadenza dai benefici del concordato precedente.
Pagando un'imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi (e relative addizionali) e sull'IRAP, calcolata sulla base di specifici incrementi di reddito commisurati al punteggio ISA si ottiene uno scudo sui controlli per gli anni oggetto di ravvedimento, l'Agenzia delle Entrate non potrà effettuare accertamenti analitici, presuntivi o induttivi sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo e sull'IVA (fatte salve specifiche eccezioni, come la decadenza dal concordato).
I versamenti per perfezionare il ravvedimento godono di un calendario flessibile:
- In unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027;
- A rate, fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo (maggiorate di interessi legali) a partire dal 16 marzo 2027.
La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (o la prima rata) viene effettuato dopo che sono stati notificati processi verbali di constatazione (PVC), schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.
A partire dal 6 febbraio 2025, arriva una novità importante per i piccoli datori di lavoro: il 770 semplificato mensile. Ma di cosa si tratta e cosa cambia rispetto al passato? Vediamolo insieme in modo semplice.
Cos’è il 770 semplificato mensile?
Fino a oggi, i datori di lavoro che pagano stipendi ai propri dipendenti dovevano comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate le ritenute fiscali effettuate sugli stipendi tramite il modello 770. Ora, per chi ha al massimo 5 dipendenti, questa comunicazione diventerà mensile e più semplice da gestire.
A chi si applica questa novità?
Questa nuova modalità è riservata solo ai datori di lavoro che:
✅ Hanno non più di 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
✅ Pagano stipendi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo.
✅ Versano le ritenute fiscali tramite il modello F24 usando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Cosa bisogna fare in pratica?
Ogni mese, il datore di lavoro dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione che riporta:
- Le ritenute fiscali trattenute sugli stipendi dei lavoratori.
- Gli importi effettivamente versati allo Stato.
- Eventuali compensazioni di crediti fiscali.
Quali sono i vantaggi?
⭐ Meno burocrazia: invece di una dichiarazione annuale complessa, si invia una comunicazione più semplice ogni mese.
⭐ Più chiarezza sui pagamenti: il nuovo sistema permette allo Stato di controllare subito se le ritenute sugli stipendi sono state versate correttamente.
⭐ Possibilità di correzione: se ci sono errori o ritardi nei pagamenti, è più facile intervenire rapidamente.
E se non si versa subito l’importo dovuto?
Anche se il versamento delle ritenute non viene fatto subito o è solo parziale, la comunicazione mensile sarà comunque considerata valida ai fini dell’obbligo dichiarativo.
Cosa succede per i mesi di gennaio e febbraio 2025?
Dato che le istruzioni sono arrivate dopo l’inizio dell’anno, le comunicazioni per i mesi di gennaio e febbraio 2025 potranno essere inviate entro il 30 aprile 2025.
Conclusioni
Il nuovo 770 semplificato mensile è una novità pensata per semplificare la vita ai piccoli datori di lavoro. Se rientri in questa categoria, preparati a questo cambiamento e assicurati di essere in regola con i nuovi adempimenti.
Per qualsiasi dubbio, o informazione contatta lo Studio Menichetti e ti forniremo tutta l’assistenza necessaria.
Il commercio elettronico si è sviluppato esponenzialmente nell’ultimo decennio, complice lo sviluppo tecnologico che ha fornito linee in fibra ottica e ADSL sempre più veloci e disponibili ovunque a prezzi vantaggiosi.

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente anche l’accesso a internet da dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), contribuendo allo sviluppo dell’e-commerce, si pensi ai biglietti del cinema acquistati dallo smartphone direttamente fuori dal cinema (per evitare la coda alle casse), oppure le prenotazioni in locali e ristoranti.
Dal 2002 al 2011 il numero degli acquirenti on-line sono aumentati in maniera esponenziale, nonostante in Italia vi sia ancora un po’ di scetticismo verso questa forma di commercio, però la diffusione di carte di credito prepagate e le forme di pagamento come PayPal hanno fatto in modo da rassicurare i clienti evitando il rischio di perdere ingenti somme di denaro a causa di clonazioni di carte di credito, frodi, ecc.
Il commercio elettronico può essere classificato in base ai soggetti che entrano nel processo:
- B2C (business to consumer): Transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali
- B2B (business to business): Transazioni effettuate tra un’impresa ed altre imprese.
- B2A (business to administration): Transazioni effettuate tra un’impresa e Pubbliche Amministrazioni
- C2C (consumer to consumer): Forma di commercio che coinvolge solo i consumatori
- Intra Business: Transazioni tra un’azienda con sedi dislocate sul territorio o un insieme di aziende dello stesso gruppo
Le operazioni di commercio e vendita online possono essere così classificate:
- Commercio elettronico “indiretto”
- Commercio elettronico “diretto”
Commercio elettronico “indiretto”: la fase di effettuazione dell’ordine ed anche il pagamento vengono effettuati online, ma il bene viene poi spedito fisicamente all’acquirente.
Commercio elettronico “diretto”: l’intera transazione commerciale (ordine, pagamento e consegna del bene) avviene per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. Nell’e-commerce diretto la rete Internet viene utilizzata dall’acquirente per tutte le fasi dell’operazione di acquisto (condurre a termine la transazione, effettuare il pagamento ed effettuare il download del prodotto acquistato sotto forma di file digitale).
Inizio Attività
Per l’inizio attività sono necessari i seguenti passaggi (differenziando tra imprese già attive che iniziano semplicemente la nuova attività di commercio elettronico ed imprese di nuova costituzione, sia ditte individuali che società):
- Comunicare l’inizio attività all’Agenzia delle Entrate (mod AA7 AA9), se l’azienda è di nuova costituzione è necessario richiedere l’attribuzione del codice fiscale e della Partita IVA (sempre all’interno dello stesso modello) All’interno della comunicazione è necessario compilare tutti i dati della sezione “Commercio Elettronico”.
- Nella maggioranza dei casi è importante iscrivere l’azienda all’archivio VIES: tale iscrizione permette alle aziende di effettuare operazioni intracomunitarie (per maggiori informazioni contatta i nostri consulenti).
- Iscrizione Telematica al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza (fatta dai professionisti del nostro studio tramite Comunica). Per effettuare tale iscrizione servono la smart-card per la firma digitale del titolare / legale rappresentante dell’impresa ed un indirizzo PEC (posta elettronica certificata), entrambi forniti direttamente dal centro servizi dello Studio Commerciale Menichetti.
- Apertura (oppure aggiornamento, nel caso di impresa già attiva) delle Posizioni INPS ed INAIL ed eventuale posizione per lavoratori dipendenti.
- Se l’attività di e-commerce è rivolta nei confronti del consumatore finale, viene assimilata al commercio al dettaglio. In tal caso si applicano le disposizioni previste per la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione” (ex D.Lgs. n. 114/1998 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 59/2010), quindi, prima di iniziare la nuova attività, è necessario comunicare telematicamente al Comune nel quale è stabilita la propria sede legale, l’inizio di tale attività tramite la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) contenente l’indicazione del settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività.
- Oltre alle suddette attività specifiche per il commercio elettronico ci sono una serie di altre attività necessarie per l’avvio di una nuova impresa, per avere un quadro dettagliato leggi l’articolo Consulenza per l’inizio di una nuova attività d’impresa dello Studio Commerciale Menichetti.
Consulenza Studio Menichetti
I Professionisti del nostro studio sono costantemente aggiornati sulle novità ed i requisiti richiesti per le varie categorie di imprenditori (artigiani, commercianti, industrie, professionisti e servizi), in questo modo sapremo consigliare ed assistere al meglio i nostri clienti. Siamo aggiornati con le ultime novità della Camera di Commercio, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate, in modo tale da far perdere meno tempo possibile al cliente in questioni burocratiche.
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A partire dal 1° Gennaio 2019, tutte le imprese ed i professionisti dovranno emettere esclusivamente fatture elettronicheed inviarle ai propri clienti utilizzando il sistema di interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente anche tutte le fatture passive verranno ricevute dai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Gestione Imprese in crisi
Assistenza Risanamento
Il nostro studio fornisce assistenza per la gestione delle imprese in difficoltà economico-finanziarie, finalizzata al superamento della crisi ed al rilancio del business.
In questo periodo di forte instabilità ed incertezza molte imprese si trovano in difficoltà finanziaria. Queste difficoltà sono causate da una molteplicità di fattori (interni ed esterni alla stessa), e con l’andare del tempo possono compromettere l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda ed in alcuni casi minacciare la sopravvivenza dell’impresa stessa.
Per questi motivi è fondamentale analizzare i sintomi al momento in cui sorgono, per superare il periodo di difficoltà ed evitare di cadere in una vera e propria crisi. Per fare questo sono necessarie delle specifiche metodologie di analisi atte ad individuare i punti deboli dell’azienda ed i settori di business in cui essa non riesce a raggiungere i suoi obiettivi . A seguito di questa analisi occorre intervenire nei punti deboli per attenuare la crisi e rilanciare l’attività d’impresa.
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Lo Studio Menichetti, commercialisti a Firenze è specializzato nell'assistenza alle imprese che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà economica. Offriamo un servizio di consulenza completo e personalizzato, volto a prevenire, gestire e superare le crisi aziendali.
Lo Studio Commercialista Menichetti assitste i propri clienti nel superamento della crisi di imrpesa
Analizzare i motivi che stanno alla base della crisi è un compito molto impegnativo, in quanto è necessario raccogliere tutte le informazioni sulla qualità della gestione aziendale e sulla qualifica del management e successivamente è necessario comprendere tutte le informazioni raccolte. Per compiere queste operazioni è utile far ricorso ad un Professionista esterno, esperto in questo tipo di attività. Infatti, un valido consulente nel settore delle strategie aziendali analizza attentamente i dati raccolti, riconoscendone gli errori ed i punti deboli della gestione, suggerendo poi le migliori strategie mirate a risanare l’azienda e far ripartire il business aziendale. Lo staff dello Studio Menichetti offre consulenza mirata a questo tipo di imprese per analizzare a fondo l’impresa nel suo complesso e capire quali sono i suoi punti deboli, in modo tale da risanarli e far ripartire l’impresa.
Nello scenario attuale tutte le aziende hanno bisogno di anticipare le scelte della gestione, analizzando i possibili scenari futuri a seguito delle decisioni intraprese, è per questo motivo che occorre pianificare attentamente lo sviluppo aziendale utilizzando un dettagliato sistema di budgeting, creando appositi Business Plan, suddivisi per area di gestione, indicando gli obiettivi da raggiungere e la tempistica necessaria per il loro raggiungimento.
Questi piani industriali devo riguardare sia gli aspetti economici (ricavi e costi), sia agli aspetti finanziari della gestione (flussi di cassa), occorrono degli opportuni rendiconti finanziari per capire i problemi dell’impresa e quale area riguardino. Inoltre è indispensabile capire se tali problemi possono essere superati nel breve periodo oppure è necessario creare un piano di risanamento suddiviso per più esercizi futuri. In questa analisi è necessario inoltre capire se l’impresa può riuscire a risanare il proprio business con le proprie forze (economiche e finanziarie) oppure se è necessario rivolgersi al capitale di terzi (finanziamenti bancari, o di altri enti). Per queste operazioni il nostro studio si avvale di Professionisti con molta esperienza nel settore, capaci di aiutare l’impresa a trovare il miglior finanziamento alle migliori condizioni possibili sul mercato.
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Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove regole per la rateizzazione delle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR). Grazie a queste modifiche, i contribuenti potranno beneficiare di piani di pagamento più lunghi e procedure semplificate. Ecco un riassunto chiaro delle principali novità.
Chi può richiedere la rateizzazione?
Chiunque abbia ricevuto una cartella di pagamento da AdeR e si trovi in difficoltà economica può chiedere di rateizzare il debito, evitando di dover pagare tutto in un’unica soluzione. La richiesta può essere fatta direttamente online sul sito di AdeR.
Debiti Rateizzabili
E possibile rateizzare i seguenti debiti:
- I debiti fiscali iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate e da altri enti pubblici (INPS, Regioni, Comuni, ecc.).
- I contributi previdenziali dovuti all’INPS e non pagati.
- Le multe e sanzioni amministrative.
- Altri tributi locali e nazionali iscritti a ruolo per la riscossione
Non è possibile rateizzare i seguenti debiti:
- I debiti già oggetto di rateizzazioni decadute per mancato pagamento.
- I tributi esclusi espressamente dagli enti creditori.
- Le somme derivanti da condanne penali e specifiche violazioni doganali.
- Gli aiuti di Stato da restituire.
- Le somme per cui l’ente creditore ha scelto di gestire direttamente la riscossione.
Numero di rate possibili
Il numero di rate che è possibile richiedere è variabile:
- Fino a 84 rate per le richieste presentate nel 2025 e 2026 (7 anni).
- Fino a 96 rate per le richieste fatte tra il 2027 e il 2028 (8 anni).
- Fino a 108 rate per le richieste dal 2029 in poi (9 anni).
- Fino a 120 rate (10 anni) solo per chi documenta una grave difficoltà economica o per debiti superiori a 120.000 euro.
Come richiedere la rateizzazione
Su semplice richiesta: se il debito è inferiore a 120.000 euro, basta dichiarare di essere in difficoltà economica senza bisogno di documenti aggiuntivi.
Con documentazione: se si richiedono più di 84 rate o se il debito è superiore a 120.000 euro, bisogna dimostrare la difficoltà economica con documenti specifici (ISEE per le persone fisiche o indici finanziari per le imprese).
Successivamente se la domanda viene accettata, si riceverà il piano di rateizzazione con l'importo delle rate e le scadenze.
Una volta pagata la prima rata, eventuali fermi amministrativi sui veicoli vengono sospesi.
Se il contribuente smette di pagare 8 rate, anche non consecutive, decade il piano e il debito torna esigibile in un’unica soluzione.
Come pagare
Le rate possono essere pagate:
- Online sul sito AdeR o tramite l’app Equiclick.
- Presso banche, Poste, tabaccai e altri operatori abilitati.
- Con addebito diretto sul conto corrente.
Conclusioni
Questa nuova rateizzazione offre più flessibilità ai contribuenti, permettendo di gestire meglio i debiti con il Fisco.
Se hai bisogno di aiuto per presentare la domanda o verificare la convenienza della rateizzazione, il nostro studio è a disposizione per assisterti in ogni fase del processo.
Collegamenti
Con il recente decreto legislativo correttivo (DLgs. 148/2026), le regole per il calcolo del fringe benefit sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti subiscono importanti novità. Le modifiche, in vigore dal periodo d'imposta 2026, incidono in modo rilevante sul calcolo del valore tassabile, introducendo criteri legati all'anzianità del veicolo e alla presenza di accessori extra.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia
Stop al requisito della "nuova immatricolazione" e arrivo dello scatto di anzianità (5 anni)
Fino ad ora, per determinare i valori forfetari del fringe benefit, la norma faceva riferimento stretto al requisito della prima immatricolazione del veicolo al momento dell'assegnazione.
Il nuovo decreto cambia rotta con il criterio dell'anzianità: Il valore del fringe benefit viene maggiorato del 50% a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quinto anno dall'immatricolazione del veicolo.
Questa maggiorazione del 50% si applica a tutte le tipologie di veicoli, a prescindere dal tipo di alimentazione (quindi la stretta riguarda anche i veicoli elettrici o ibridi).
Venendo meno il vincolo della prima immatricolazione, la regola del rincaro dopo il quinto anno vale anche nel caso in cui l'auto venga riassegnata a un dipendente diverso dal primo.
Tassazione specifica per gli "optional"
Un'altra novità di rilievo riguarda gli accessori e gli allestimenti aggiuntivi dell'auto aziendale (i cosiddetti optional), cioè se il veicolo è dotato di optional non inclusi nelle tabelle ufficiali ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, si applica una maggiorazione forfetaria del 5% sul valore complessivo del fringe benefit.
Eventuali somme trattenute direttamente al dipendente per l'utilizzo di questi optional continueranno a essere portate in diminuzione del valore convenzionale.
Regime transitorio e proroghe per le auto in scadenza
Il decreto rimodula anche la disciplina transitoria per i veicoli assegnati o ordinati in precedenza, per le auto concesse in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, oppure ordinate entro la fine del 2024 e concesse nel corso del 2025, si continua ad applicare il vecchio regime di calcolo basato sulle emissioni di CO2, ma solo fino al compimento del quinto anno dall'immatricolazione.
Superato questo limite quinquennale, scatterà anche per questi mezzi la maggiorazione del 50%. La misura si estende esplicitamente anche ai veicoli riassegnati ad altri dipendenti.
a Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, con una nuova formulazione, l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, in sostituzione dei crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e consente una maggiorazione fiscale del costo dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.
In cosa consiste
L’iperammortamento consiste in una maggiorazione extracontabile del costo di acquisizione dei beni, che genera una deduzione fiscale più elevata ai fini IRPEF o IRES (non rileva ai fini IRAP).
Non si tratta di un credito d’imposta, ma di una variazione in diminuzione del reddito imponibile in dichiarazione.
Beni agevolabili
Sono ammessi all’iperammortamento 2026:
- Beni strumentali materiali e immateriali nuovi, interconnessi, inclusi negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026 (beni “4.0 rielaborati”);
- Beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (inclusi sistemi di accumulo);
- Beni prodotti in Paesi UE o SEE.
Restano esclusi:
- beni usati,
- beni merce,
- materiali di consumo.
Misura della maggiorazione
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per la parte di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 50% per la parte di investimenti compresa tra 10 e 20 milioni di euro
- nessuna maggiorazione oltre i 20 milioni di euro
Per i beni acquisiti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore.
Cumulabilità e cessione del bene
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni, fino al 100% del costo;
Non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0, salvo investimenti “prenotati” entro il 31/12/2025;
In caso di cessione del bene o delocalizzazione è prevista la regola del recapture, salvo sostituzione con bene analogo.
Vedi la circolare allegata per maggiori dettagli.
Allegati
Circolare Studio Menichetti
Legge Bilancio 2026 - Allegato IV
Legge Bilancio 2026 - Allegato V
Se hai iniziato un nuovo lavoro a partire dal 1° luglio 2026 (o se ti occupi di risorse umane e gestione del personale), c'è una novità fondamentale che devi conoscere. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto ufficiale del 4 settembre 2026, ha introdotto il nuovo modulo TFR3, che va a sostituire definitivamente il vecchio TFR2.
Questa novità nasce per attuare le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare.
Vediamo i principali cambiamenti:
Meno tempo per decidere: da 6 mesi a 60 giorni
La prima grande novità riguarda le tempistiche. Se prima un neoassunto aveva ben sei mesi di tempo per decidere che fine dovesse fare il proprio Trattamento di Fine Rapporto, adesso la finestra si restringe drasticamente. Adesso il lavoratore ha a disposizione soli 60 giorni dalla data di assunzione per comunicare la propria scelta al datore di lavoro.
Adesione automatica
Il tempo stringe e, se il lavoratore non esprime una preferenza entro i 60 giorni, entra in gioco il meccanismo dell'adesione automatica:
Per i lavoratori alla prima assunzione assoluta (o per chi ha già un'adesione attiva a un fondo pensione): in assenza di una scelta esplicita, il TFR viene destinato in automatico alla forma di previdenza complementare collettiva prevista dagli accordi aziendali o di categoria.
A differenza del vecchio "silenzio-assenso" (che riguardava solo il TFR che stava maturando), il nuovo meccanismo prevede il conferimento sia del TFR sia dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore stabiliti dagli accordi collettivi.
Il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo dell'assegno sociale.
Com'è fatto il modulo TFR3
Il nuovo documento (l'Allegato A) è strutturato in modo da guidare passo dopo passo il dipendente in base alla sua storia lavorativa:
Il lavoratore attesta di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie dal datore di lavoro in merito ai fondi pensione e alle opzioni disponibili. Poi sono presenti 2 sezioni in base alla tipologia di assunzione:
- La Sezione 1 (Per chi è alla prima assunzione): Permette di scegliere se far confluire il TFR nel fondo previsto dall'adesione automatica, indicando la percentuale (di solito il 100%), se sceglierne un altro in modo esplicito, oppure se non aderire alla previdenza complementare, lasciando il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, se l'azienda ha più di 50 o 60 dipendenti).
- La Sezione 2 (Per chi NON è alla prima assunzione): Serve a dichiarare la propria situazione passata. Se il lavoratore ha già un fondo pensione attivo alimentato dal TFR, scatterà l'adesione automatica in caso di mancata scelta; se invece non ha posizioni aperte, il TFR seguirà le regole classiche del Codice Civile.
Modulo provvisorio fino a luglio
Se durante l'estate, subito dopo il 1° luglio, hai compilato un modello provvisorio o un fac-simile messo a disposizione dai fondi, la dichiarazione resta valida. Non è necessario far firmare un nuovo modulo ai dipendenti, a patto che la documentazione sia completa e accompagnata dalla corretta informativa.
Verso il futuro digitale
Il Ministero ha inoltre annunciato che, prossimamente, il modulo TFR3 potrà essere compilato e gestito anche online tramite una piattaforma digitale dedicata, rendendo ancora più smart la gestione di questa pratica per aziende e dipendenti.
Con la legge di bilancio per il 2025 è stato introdotto un nuovo obbligo tecnico-organizzativo che interessa tutti i soggetti che accettano pagamenti elettronici.
In particolare, dal 1° gennaio 2026 scatterà l’obbligo di collegare il terminale di pagamento (POS) al registratore telematico (RT) o strumento equivalente per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’obiettivo è aumentare la tracciabilità dei pagamenti elettronici, contrastare l’evasione fiscale e rendere più efficienti i controlli da parte della Agenzia delle Entrate.
Quali sono i soggetti interessati
In linea generale l’obbligo si applica a tutti gli esercenti, professionisti, imprese che utilizzano strumenti di pagamento elettronico nei confronti di consumatori o utenti finali, e che siano dotati di registratore telematico o equivalente.
Non si tratta quindi di una misura esclusiva per grandi imprese: anche piccole attività commerciali, artigiani, restauratori, strutture ricettive, ecc., saranno coinvolti.
Cosa comporta concretamente
- Dal 1° gennaio 2026, ogni pagamento elettronico effettuato mediante POS (o dispositivo equivalente) deve essere automaticamente collegato al registratore telematico, in modo che la transazione venga registrata, memorizzata e trasmessa al Fisco insieme ai corrispettivi.
- Il flusso informativo diventa “unico”: l’incasso elettronico non può più essere gestito separatamente dal sistema RT e dalla trasmissione dei corrispettivi.
- A livello tecnico, ciò può richiedere l’adeguamento del registratore telematico, l’aggiornamento software o l’interfacciamento tra POS e RT. In alcuni casi potrebbe essere necessario sostituire apparecchiature non compatibili.
Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento
Le violazioni comportano sanzioni che risultano piuttosto rilevanti. Ecco i principali riferimenti:
- Nel caso di mancato collegamento del POS al registratore di cassa, la sanzione amministrativa prevista è da € 1.000 a € 4.000.
- Inoltre, in caso di trasmissione incompleta o omessa dei dati, possono applicarsi sanzioni di € 100 per ogni violazione, fino ad un massimo di € 1.000 per trimestre.
- In situazione di reiterate violazioni è prevista anche la sospensione dell’attività dell’esercente da 15 giorni a due mesi («manomissioni» o pluralità di violazioni) o da 3 giorni a 1 mese in caso di quattro violazioni in 5 anni.
Cosa fare
Per prima coca occorre verificare se il registratore telematico in uso è già predisposto per collegarsi automaticamente al POS o se necessita aggiornamento/adeguamento tecnico, rivolgendosi al proprio fornitore del registratore telematico e pianificare l’adeguamento entro la fine del 2025 per evitare sanzioni a partire dal 1° gennaio 2026.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto un'importante novità per le società italiane: a partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria dovranno avere un proprio domicilio digitale (PEC) iscritto nel Registro delle Imprese. Questo obbligo è stato stabilito dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
A chi si applica l’obbligo?
L’obbligo riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria, comprese:
- Società di persone (SNC, SAS);
- Società di capitali (SRL, SPA, SAPA);
- Reti di imprese che abbiano soggettività giuridica.
Sono escluse le società semplici (tranne quelle agricole), le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
Scadenze
- Per le nuove imprese: la comunicazione della PEC dell’amministratore deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese.
- Per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025: il termine per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
- Per le nomine o i rinnovi degli amministratori: la comunicazione deve essere effettuata al momento dell’aggiornamento dell’iscrizione.
Comunicazione della PEC dell’amministratore
L’iscrizione della PEC dell’amministratore deve essere fatta tramite il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. L’operazione è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
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L’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale e distinto da quello dell’impresa. Non è consentito utilizzare la PEC aziendale per l’amministratore, in quanto lo scopo della norma è garantire un canale diretto e identificabile per le comunicazioni ufficiali. |
Sanzioni per il mancato adempimento
Se un’impresa non comunica la PEC dei propri amministratori entro i termini previsti, la Camera di Commercio sospenderà la pratica fino alla regolarizzazione. Inoltre, potrà essere applicata una sanzione amministrativa che varia da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.
Conclusioni
Questo nuovo obbligo mira a rendere più trasparenti e accessibili le comunicazioni tra le imprese e la Pubblica Amministrazione. Per evitare sanzioni e problemi amministrativi, è fondamentale che tutte le imprese interessate si adeguino entro il termine previsto. Per maggiori informazioni o assistenza, il nostro studio è a disposizione per supportare i clienti nella gestione di questo nuovo adempimento.
Allegati
Circolare Nota MIMIT n 43836/2025
Circolare Studio Menichetti
A partire dal 1° ottobre 2024, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.
1. Chi è soggetto all’obbligo della patente a crediti?
Sono tenuti al possesso della patente a crediti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamentenei cantieri temporanei o mobili, a eccezione di coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri). Anche le imprese estere che operano in Italia devono ottenere la patente, salvo che possiedano un documento equivalente rilasciato nel paese di origine.
2. Requisiti per il rilascio della patente
Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Regolarità contributiva e fiscale (DURC in corso di validità).
- Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se applicabile.
3. Modalità di richiesta della patente
La patente sarà rilasciata in formato digitale e potrà essere richiesta accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SPID o CIE. La presentazione della domanda è possibile sia da parte del legale rappresentante dell’impresa che da consulenti del lavoro o commercialisti delegati.
4. Funzionamento della patente a punti
La patente viene inizialmente dotata di 30 crediti. Il punteggio potrà aumentare fino a un massimo di 100 crediti, in base alla storicità dell’impresa, agli investimenti in sicurezza, alla formazione dei lavoratori, e al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.
Eventuali violazioni della normativa comportano una decurtazione dei crediti. In caso di riduzione del punteggio sotto i 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potrà più operare nei cantieri.
5. Sanzioni per chi opera senza patente
L’operare nei cantieri senza patente o con una patente priva di almeno 15 crediti comporta:
- Una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un importo minimo di 6.000 euro.
- Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
- Sanzioni per il committente o responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente, con multe che vanno da 711,92 a 2.562,91 euro.
6. Come procedere?
Vi consigliamo di verificare al più presto la vostra posizione e di avviare la procedura di richiesta della patente a crediti per evitare sanzioni e impedimenti operativi nei cantieri a partire dal 1° ottobre 2024.
Per qualsiasi chiarimento o per assistenza nella richiesta della patente, lo Studio è a vostra disposizione.
Con il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha disciplinato l'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, ha lo scopo di ridurre l'intervento pubblico in caso di eventi catastrofali e di responsabilizzare le imprese nella gestione del rischio.
Soggetti obbligati
Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia.
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In caso di affitto o usufrutto d'azienda, secondo il c.d. "Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2025”, dovrebbe essere chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l'assicurazione, quindi, in caso di affitto d'azienda, sarebbe l'affittuario il soggetto tenuto all'obbligo. |
Obbligo assicurativo
Devono stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati dagli eventi calamitosi ai beni materiali di cui all’art 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), Cod. Civ., cioè:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Eventi coperti
La polizza deve garantire la copertura per danni derivanti da:
- Alluvioni
- Terremoti
- Frane
Scadenze
- Le imprese assicurative devono adeguare le polizze entro il 29 marzo 2025.
- Le imprese sono obbligate a stipulare l’assicurazione entro il 31 marzo 2025.
- Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine ultimo è 31 dicembre 2025.
Premi assicurativi
Il costo dell’assicurazione sarà calcolato tenendo conto di:
- Ubicazione geografica del rischio
- Vulnerabilità degli immobili e beni assicurati
- Eventuali misure di prevenzione adottate dall’impresa
Esclusioni
La polizza non coprirà danni derivanti da:
- Conflitti armati, terrorismo, contaminazioni chimiche
- Fabbricati abusivi o privi delle autorizzazioni necessarie
Conseguenze per chi non si assicura
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Non è prevista una sanzione diretta per la mancata stipula della polizza, ma l’impresa potrebbe essere esclusa da finanziamenti pubblici e sovvenzioni, comprese quelle per calamità naturali. I soggetti che non stipulano la polizza in questione vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.
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Condizioni delle polizze
Le compagnie assicurative sono obbligate a offrire copertura alle imprese, ma possono stabilire un limite massimo di rischio oltre il quale non sono tenute a contrarre. Gli scoperti e i massimali di indennizzo varieranno in base al valore assicurato e alla grandezza dell’impresa.
Cosa fare
Vi consigliamo di contattare il vostro assicuratore per verificare la conformità della vostra attuale copertura o per stipulare una nuova polizza entro i termini previsti.
Per qualsiasi chiarimento o assistenza, il nostro Studio è a disposizione.
Allegati
Circolare Studio Menichetti
Dal 1° gennaio 2026 è scattato l'obbligo, per tutti i commercianti e gli esercenti che emettono documenti commerciali, di garantire la perfetta integrazione tra il sistema di cassa (registratore telematico - RT) e i dispositivi di pagamento elettronico (POS).
Tuttavia, tra scadenze, comunicazioni e timori di sanzioni, ci sono importanti novità introdotte di recente che offrono un po' di respiro agli operatori economici. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.
Adempimenti normativi
La normativa prevede due adempimenti ben precisi che non vanno confusi:
- La memorizzazione e trasmissione dei dati di pagamento: Il registratore deve memorizzare la forma di incasso (contanti, carta, ecc.) insieme ai dati della vendita, trasmettendoli in forma aggregata insieme ai corrispettivi.
- Il collegamento tra POS e Registratore Telematico: L'esercente deve comunicare ufficialmente l'abbinamento tra un determinato POS e un determinato registratore tramite l'apposito servizio sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.
La soglia di tolleranza del 5%
La notizia più importante riguarda i piccoli errori o disallineamenti tra i pagamenti elettronici registrati dalla cassa e quelli effettivamente transitati sui POS.
Grazie alle recenti disposizioni, è stata introdotta una soglia di tolleranza del 5%, cioè, se la differenza tra il numero di operazioni con carta registrate e quelle effettivamente accettate non supera il 5%, non si applica alcuna sanzione (neanche quelle accessorie di sospensione dell'attività).
Esempio pratico:
Se la cassa rileva 190 pagamenti elettronici e il POS ne registra 200, lo scarto è di 10 operazioni (pari al 5%): in questo caso la sanzione non scatta.
Inoltre, questa regola di tolleranza ha effetto retroattivo, coprendo anche eventuali violazioni passate.
Mancato collegamento RT-POS
Se la soglia di tolleranza salva dai piccoli errori di trasmissione degli importi, la disciplina sanzionatoria per l'omesso o tardivo collegamento tra POS e Registratore Telematico rimane invece rigidissima.
Per chi dimentica di comunicare l'abbinamento degli strumenti restano infatti confermate le sanzioni da 1.000 a 4.000 euro. Vi è inoltre il rischio di sanzioni accessorie, come la sospensione della licenza o dell'attività da 15 giorni a 2 mesi.
Tempistiche per il collegamento
Per i POS già attivi a gennaio 2026, la scadenza per la comunicazione era fissata al 20 aprile.
Per i nuovi POS attivati successivamente, la comunicazione va effettuata tra il 6° giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità dello strumento e l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (ad esempio, per un POS attivato a settembre, la finestra utile va dal 6 al 30 novembre).
Sanatoria per gli errori
In caso di errore o dimenticanza è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Questo strumento permette di regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta (ad esempio, versando 125 euro anziché l'importo pieno in caso di omessa comunicazione ravveduta entro l'anno), purché non siano già in corso controlli fiscali ufficiali.