Cessione crediti e sconto in fattura
La nuova normativa ha previsto anche per il 2022 la possibilità di cedere i crediti derivanti da bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, superbonus, bonus ristrutturazioni, ecc.) a terzi. La cessione del credito può essere fatta a terzi come istituti finanziari o di credito, oppure con il meccanismo dello sconto in fattura applicato dal fornitore.
Tali bonus edilizi possono anche essere utilizzati direttamente dal contribuente per detrarre tali importi dalle tasse future da pagare in quote annuale per 5 o 10 anni. In questo caso il contribuente dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’importo annuale da detrarre.
In caso di sconto in fattura la detrazione spettante al contribuente verrà ceduta al fornitore del bene/servizio mediante sconto diretto nella fattura di acquisto, in questo caso il contribuente avrà una detrazione immediata e pagherà al fornitore soltanto la quota rimanente.
In caso di cessione del credito, invece di chiedere lo sconto direttamente all’impresa, il contribuente salderà la fattura totale al fornitore e successivamente cederà il credito maturato ad un altro soggetto, ricevendo il cambio la liquidità correlata.
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Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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In tutti questi casi è necessario seguire alcuni passaggiper poter portare a termine la procedura di cessione del credito.
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Scegliere il soggetto disposto ad acquistare il credito
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Scegliere il professionista (Ingegnere, Architetto, Geometra, ecc.) per la valutazione del lavoro edilizio
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Raccogliere tutta la documentazione necessaria (fatture, bonifici, dichiarazioni, attestazioni, titoli edilizi, ecc.
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Scegliere il Commercialista abilitato alla cessione del credito
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Comunicare la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate
Scelta del soggetto per l’acquisto del credito
Nel caso in cui si dovesse decidere per lo sconto in fattura la prima cosa da fare è chiedere ad una delle imprese che esegue i lavori se è disposta ad accordare tale sconto. Nel caso di superbonus 110% lo sconto non può superare il 100% della spesa fatturata.
Nel caso di cessione del credito ad un altro soggetto la prima cosa da fare è trovare qualcuno disposto all’acquisto ed al prezzo migliore.
Scelta del Professionista
In questo step è necessario trovare chi si occupa della valutazione dei lavori (geometra, ingegnere, architetto, ecc.). Il tecnico dovrà redigere le pratiche edilizie necessarie, quelle energetiche, ecc. e rilasciare le varie asseverazioni (energetica, congruità delle spese, ecc.).
Raccolta della documentazione
A questo punto dovranno essere raccolti tutti i documenti, le certificazioni e le asseverazioni necessarie per aver diritto alla detrazione fiscale e quindi al credito (fatture, bonifici parlanti, titoli edilizi o energetici, asseverazioni, ecc.)
Scelta del Commercialista
Una volta ottenuti i documenti, sarà necessario trovare il soggetto abilitato all’invio della comunicazione di cessione del credito ed al rilascio del visto di conformità (commercialista, revisore legale, ecc.). Tramite questo visto, l’intermediario verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che tutti i documenti siano in regola e conformi con quanto prescritto dalla Legge.
Comunicazione Telematica
A questo punto, sia nel caso di cessione di credito che sconto in fattura, dovrà essere inviata una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate in cui si dichiara di voler trasferire il credito maturato ad un altro soggetto (esempio impresa fornitore, banca, ecc.). Tale comunicazione può essere delegata ad un soggetto abilitato alle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate come i commercialisti o i CAF.
Questa comunicazione telematica dovrà essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. In mancanza di tale comunicazione, la cessione è invalida.
Il decimo giorno del mese successivo all’invio telematico della comunicazione, il cessionario riceverà una comunicazione sul proprio cassetto fiscale con la cessione del credito. Tale credito potrà essere utilizzato da questo soggetto solo dopo la relativa accettazione.
A sua volta, il cessionario ha la possibilità di effettuare una pratica di cessione del credito ricevuto all’Agenzia delle Entrate utilizzando la stessa procedura.
Assistenza Studio Menichetti
Lo Studio Commercialista Menichetti fornisce assistenza a 360 gradi per i bonus edilizi, infatti tramite professionisti esterni forniamo consulenza e servizi per ogni fase della cessione del credito e dello sconto in fattura ad aziende, privati e condomini. Siamo abilitati al rilascio del visto di conformità ed all’invio delle pratiche telematiche di cessione del credito.
Tramite la nostra Piattaforma Software in cloud per imprese, contribuenti e condomini è semplicissimo e veloce fare le pratiche di cessione del credito e sconto in fattura. Contattaci per maggiori informazioni: 055.8721263.
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Contattaci per informazioni e preventivi
L’art. 3 del DL 124/2019 ha esteso a tutti i soggetti (inclusi i non titolari di partita Iva) l’obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL / FISCONLINE per effettuare le compensazioni, anche parziali.
Consulenza per avvio di attività di impresa, sia in forma individuale che in forma societaria
Il nostro studio di Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Legali dei Conti, Tributaristi e Consulenti segue ed assiste il nuovo imprenditore in ogni fase dell’avvio della nuova impresa.
Iniziando dall’idea del neo-imprenditore lo aiutiamo a sviluppare e realizzare quello che ha in mente, consigliandolo nella forma imprenditoriale da adottare (impresa individuale, società di persone, società di capitali, ecc), il capitale necessario per avviare la nuova attività e lo seguiamo nel suo sviluppo ed in tutta la vita dell’impresa.
Data la nostra esperienza e le nostre conoscenze in materia, siamo in grado di fornire assistenza a 360 gradi ad ogni tipo di cliente per ogni tipologia di attività
Lo Studio Menichetti assiste i clienti in tutte le fasi dell’inizio della nuova attività
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Consulenza sulla fattibilità della attività e stima del capitale necessario da investire.
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Elaborazione Business Plan dettagliato per vedere i margini di guadagno e il tasso di rendimento del capitale investito nella nuova attività.
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Valutazione per l’acquisto o l’affitto d’azienda, forniamo consulenza nella stipula di contratti di compravendita d’azienda e immobiliari, contratti di affitto d’azienda e di locazione di immobili.
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Consulenza ed assistenza Bancaria e creditizia finalizzata alla ricerca di mutui, finanziamenti e capitali per l’avvio della nuova attività. Assistiamo i clienti nella ricerca di agvolazioni e finanziamenti messi a disposizione da strutture pubbliche e private.
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Predisposizione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune (quando è necessaria), pratiche per il rilascio di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di determinate attività e pratiche sanitarie. Predisposizione della modulistica comunale per lo svolgimento di attività commerciali, vendita a domicilio e commercio elettronico (e-commerce)
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Consulenza societaria per la costituzione di una nuova società (snc, sas, srl, spa, sapa), assistenza notarile versamento del capitale sociale e registrazione marchi e brevetti.
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Consulenza sull’inquadramento (artigiani, commercianti, servizi, professionisti, ecc.) e relativa iscrizione telematica alla Camera di Commercio competente.
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Valutazione dei requisiti per lo svolgimento di alcune attività particolari ed eventuale iscrizione negli appositi albi istituiti presso le Camere di Commercio (esempio: impiantisti, autoriparatori, mediatori, estetisti, imprese di pulizia, ecc.), iscrizione all’albo autotrasportatori e albo dei gestori ambientali.
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Rilascio Smart-Card di firma digitale, indispensabile per firmare gli atti di iscrizione da inviare telematicamente alla CCIAA e rilascio della casella PEC (posta elettronica certificata), obbligatoria per le nuove imprese – tutto direttamente nel nostro ufficio, senza doversi recare alla CCIAA.
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Iscrizione all’Agenzia delle Entrate e attribuzione di codice fiscale e Partita IVA in poche ore dal momento della domanda. E’ possibile costituire una nuova impresa e ricevere entro la giornata il numero di partita IVA per iniziare subito la nuova attività.
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Consulenza del Lavoro per valutare l’assunzione di personale dipendente, collaboratori, apprendisti e tirocinanti; consigliamo il livello, l’inquadramento la retribuzione e tutta la gestione del personale dipendente. Apertura delle varie posizioni presso gli enti (Centro Impiego, INPS, INAIL, ecc.).
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Iscrizione ad enti previdenziali ed assistenziali (INPS gestione artigiani, commercianti e gestione separata, INAIL, casse professionali, ecc.).
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Predisposizione e vidimazione (ove richiesto) dei libri sociali obbligatori (Registri IVA, Cespiti, Libro Verbali Assemblee, Libro Verbali CDA, Libro Infortuni, ecc.).
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Consulenza in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e redazione del DPS, tramite collaboratori esterni.
Consulenza Studio Menichetti
I Professionisti del nostro studio sono costantemente aggiornati sulle novità ed i requisiti richiesti per le varie categorie di imprenditori (artigiani, commercianti, industrie, professionisti e servizi), in questo modo sapremo consigliare ed assistere al meglio i nostri clienti. Siamo aggiornati con le ultime novità della Camera di Commercio, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate, in modo tale da far perdere meno tempo possibile al cliente in questioni burocratiche.
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L'INPS ha recentemente pubblicato la circolare n. 38, fornendo le istruzioni per il calcolo e il pagamento dei contributi dovuti nel 2025 dagli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali. Ecco le principali novità:
Aliquote contributive per il 2025
Aliquota base: Confermata al 24% per tutti gli iscritti.
Coadiuvanti/coadiutori under 21: Dal 2025, anche i collaboratori familiari con meno di 21 anni dovranno versare l'aliquota del 24%, mentre in precedenza beneficiavano di una riduzione (nel 2024 era del 23,70%).
Gestione commercianti: Aggiunta un'aliquota dello 0,48% per l'indennizzo in caso di cessazione definitiva dell'attività commerciale, portando l'aliquota totale al 24,48%.
Riduzioni contributive
Over 65 pensionati: Confermata la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso l'INPS.
Nuove iscrizioni nel 2025: Prevista una riduzione del 50% dei contributi per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti e percepisce redditi d'impresa, anche in regime forfettario. L'INPS fornirà ulteriori dettagli e le modalità per presentare la domanda in una prossima circolare.
Importi di reddito per il calcolo dei contributi
Reddito minimale: Per il 2025 è fissato a 18.555 euro (nel 2024 era 18.415 euro).
Reddito massimale:
Per chi si è iscritto prima del 1° gennaio 1996: 92.413 euro (91.680 euro nel 2024).
Per chi si è iscritto dopo: 120.607 euro (119.650 euro nel 2024).
Contributi sul reddito eccedente il minimale
I contributi sono dovuti sulla parte di reddito che supera i 18.555 euro, applicando le aliquote fino a 55.448 euro annui. Per i redditi superiori a questa soglia, si applica un aumento dell'aliquota dell'1%.
Importi dei contributi sul minimale di reddito per il 2025
Gestione artigiani: 4.460,64 euro annui (371,72 euro mensili).
Gestione commercianti: 4.549,70 euro annui (379,15 euro mensili).
Scadenze per il versamento dei contributi
Contributi sul minimale di reddito: Da versare in 4 rate con scadenza il 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026.
Contributi sul reddito eccedente il minimale: Da versare insieme ai consueti pagamenti IRPEF per saldo 2024 e acconti 2025.
Per ulteriori dettagli o chiarimenti, non esitate a contattarci.
A partire dal 6 febbraio 2025, arriva una novità importante per i piccoli datori di lavoro: il 770 semplificato mensile. Ma di cosa si tratta e cosa cambia rispetto al passato? Vediamolo insieme in modo semplice.
Cos’è il 770 semplificato mensile?
Fino a oggi, i datori di lavoro che pagano stipendi ai propri dipendenti dovevano comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate le ritenute fiscali effettuate sugli stipendi tramite il modello 770. Ora, per chi ha al massimo 5 dipendenti, questa comunicazione diventerà mensile e più semplice da gestire.
A chi si applica questa novità?
Questa nuova modalità è riservata solo ai datori di lavoro che:
✅ Hanno non più di 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
✅ Pagano stipendi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo.
✅ Versano le ritenute fiscali tramite il modello F24 usando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Cosa bisogna fare in pratica?
Ogni mese, il datore di lavoro dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione che riporta:
- Le ritenute fiscali trattenute sugli stipendi dei lavoratori.
- Gli importi effettivamente versati allo Stato.
- Eventuali compensazioni di crediti fiscali.
Quali sono i vantaggi?
⭐ Meno burocrazia: invece di una dichiarazione annuale complessa, si invia una comunicazione più semplice ogni mese.
⭐ Più chiarezza sui pagamenti: il nuovo sistema permette allo Stato di controllare subito se le ritenute sugli stipendi sono state versate correttamente.
⭐ Possibilità di correzione: se ci sono errori o ritardi nei pagamenti, è più facile intervenire rapidamente.
E se non si versa subito l’importo dovuto?
Anche se il versamento delle ritenute non viene fatto subito o è solo parziale, la comunicazione mensile sarà comunque considerata valida ai fini dell’obbligo dichiarativo.
Cosa succede per i mesi di gennaio e febbraio 2025?
Dato che le istruzioni sono arrivate dopo l’inizio dell’anno, le comunicazioni per i mesi di gennaio e febbraio 2025 potranno essere inviate entro il 30 aprile 2025.
Conclusioni
Il nuovo 770 semplificato mensile è una novità pensata per semplificare la vita ai piccoli datori di lavoro. Se rientri in questa categoria, preparati a questo cambiamento e assicurati di essere in regola con i nuovi adempimenti.
Per qualsiasi dubbio, o informazione contatta lo Studio Menichetti e ti forniremo tutta l’assistenza necessaria.
Il commercio elettronico si è sviluppato esponenzialmente nell’ultimo decennio, complice lo sviluppo tecnologico che ha fornito linee in fibra ottica e ADSL sempre più veloci e disponibili ovunque a prezzi vantaggiosi.

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente anche l’accesso a internet da dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), contribuendo allo sviluppo dell’e-commerce, si pensi ai biglietti del cinema acquistati dallo smartphone direttamente fuori dal cinema (per evitare la coda alle casse), oppure le prenotazioni in locali e ristoranti.
Dal 2002 al 2011 il numero degli acquirenti on-line sono aumentati in maniera esponenziale, nonostante in Italia vi sia ancora un po’ di scetticismo verso questa forma di commercio, però la diffusione di carte di credito prepagate e le forme di pagamento come PayPal hanno fatto in modo da rassicurare i clienti evitando il rischio di perdere ingenti somme di denaro a causa di clonazioni di carte di credito, frodi, ecc.
Il commercio elettronico può essere classificato in base ai soggetti che entrano nel processo:
- B2C (business to consumer): Transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali
- B2B (business to business): Transazioni effettuate tra un’impresa ed altre imprese.
- B2A (business to administration): Transazioni effettuate tra un’impresa e Pubbliche Amministrazioni
- C2C (consumer to consumer): Forma di commercio che coinvolge solo i consumatori
- Intra Business: Transazioni tra un’azienda con sedi dislocate sul territorio o un insieme di aziende dello stesso gruppo
Le operazioni di commercio e vendita online possono essere così classificate:
- Commercio elettronico “indiretto”
- Commercio elettronico “diretto”
Commercio elettronico “indiretto”: la fase di effettuazione dell’ordine ed anche il pagamento vengono effettuati online, ma il bene viene poi spedito fisicamente all’acquirente.
Commercio elettronico “diretto”: l’intera transazione commerciale (ordine, pagamento e consegna del bene) avviene per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. Nell’e-commerce diretto la rete Internet viene utilizzata dall’acquirente per tutte le fasi dell’operazione di acquisto (condurre a termine la transazione, effettuare il pagamento ed effettuare il download del prodotto acquistato sotto forma di file digitale).
Inizio Attività
Per l’inizio attività sono necessari i seguenti passaggi (differenziando tra imprese già attive che iniziano semplicemente la nuova attività di commercio elettronico ed imprese di nuova costituzione, sia ditte individuali che società):
- Comunicare l’inizio attività all’Agenzia delle Entrate (mod AA7 AA9), se l’azienda è di nuova costituzione è necessario richiedere l’attribuzione del codice fiscale e della Partita IVA (sempre all’interno dello stesso modello) All’interno della comunicazione è necessario compilare tutti i dati della sezione “Commercio Elettronico”.
- Nella maggioranza dei casi è importante iscrivere l’azienda all’archivio VIES: tale iscrizione permette alle aziende di effettuare operazioni intracomunitarie (per maggiori informazioni contatta i nostri consulenti).
- Iscrizione Telematica al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza (fatta dai professionisti del nostro studio tramite Comunica). Per effettuare tale iscrizione servono la smart-card per la firma digitale del titolare / legale rappresentante dell’impresa ed un indirizzo PEC (posta elettronica certificata), entrambi forniti direttamente dal centro servizi dello Studio Commerciale Menichetti.
- Apertura (oppure aggiornamento, nel caso di impresa già attiva) delle Posizioni INPS ed INAIL ed eventuale posizione per lavoratori dipendenti.
- Se l’attività di e-commerce è rivolta nei confronti del consumatore finale, viene assimilata al commercio al dettaglio. In tal caso si applicano le disposizioni previste per la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione” (ex D.Lgs. n. 114/1998 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 59/2010), quindi, prima di iniziare la nuova attività, è necessario comunicare telematicamente al Comune nel quale è stabilita la propria sede legale, l’inizio di tale attività tramite la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) contenente l’indicazione del settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività.
- Oltre alle suddette attività specifiche per il commercio elettronico ci sono una serie di altre attività necessarie per l’avvio di una nuova impresa, per avere un quadro dettagliato leggi l’articolo Consulenza per l’inizio di una nuova attività d’impresa dello Studio Commerciale Menichetti.
Consulenza Studio Menichetti
I Professionisti del nostro studio sono costantemente aggiornati sulle novità ed i requisiti richiesti per le varie categorie di imprenditori (artigiani, commercianti, industrie, professionisti e servizi), in questo modo sapremo consigliare ed assistere al meglio i nostri clienti. Siamo aggiornati con le ultime novità della Camera di Commercio, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate, in modo tale da far perdere meno tempo possibile al cliente in questioni burocratiche.
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A partire dal 1° Gennaio 2019, tutte le imprese ed i professionisti dovranno emettere esclusivamente fatture elettronicheed inviarle ai propri clienti utilizzando il sistema di interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente anche tutte le fatture passive verranno ricevute dai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Gestione Imprese in crisi
Assistenza Risanamento
Il nostro studio fornisce assistenza per la gestione delle imprese in difficoltà economico-finanziarie, finalizzata al superamento della crisi ed al rilancio del business.
In questo periodo di forte instabilità ed incertezza molte imprese si trovano in difficoltà finanziaria. Queste difficoltà sono causate da una molteplicità di fattori (interni ed esterni alla stessa), e con l’andare del tempo possono compromettere l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda ed in alcuni casi minacciare la sopravvivenza dell’impresa stessa.
Per questi motivi è fondamentale analizzare i sintomi al momento in cui sorgono, per superare il periodo di difficoltà ed evitare di cadere in una vera e propria crisi. Per fare questo sono necessarie delle specifiche metodologie di analisi atte ad individuare i punti deboli dell’azienda ed i settori di business in cui essa non riesce a raggiungere i suoi obiettivi . A seguito di questa analisi occorre intervenire nei punti deboli per attenuare la crisi e rilanciare l’attività d’impresa.
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Lo Studio Menichetti, commercialisti a Firenze è specializzato nell'assistenza alle imprese che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà economica. Offriamo un servizio di consulenza completo e personalizzato, volto a prevenire, gestire e superare le crisi aziendali.
Lo Studio Commercialista Menichetti assitste i propri clienti nel superamento della crisi di imrpesa
Analizzare i motivi che stanno alla base della crisi è un compito molto impegnativo, in quanto è necessario raccogliere tutte le informazioni sulla qualità della gestione aziendale e sulla qualifica del management e successivamente è necessario comprendere tutte le informazioni raccolte. Per compiere queste operazioni è utile far ricorso ad un Professionista esterno, esperto in questo tipo di attività. Infatti, un valido consulente nel settore delle strategie aziendali analizza attentamente i dati raccolti, riconoscendone gli errori ed i punti deboli della gestione, suggerendo poi le migliori strategie mirate a risanare l’azienda e far ripartire il business aziendale. Lo staff dello Studio Menichetti offre consulenza mirata a questo tipo di imprese per analizzare a fondo l’impresa nel suo complesso e capire quali sono i suoi punti deboli, in modo tale da risanarli e far ripartire l’impresa.
Nello scenario attuale tutte le aziende hanno bisogno di anticipare le scelte della gestione, analizzando i possibili scenari futuri a seguito delle decisioni intraprese, è per questo motivo che occorre pianificare attentamente lo sviluppo aziendale utilizzando un dettagliato sistema di budgeting, creando appositi Business Plan, suddivisi per area di gestione, indicando gli obiettivi da raggiungere e la tempistica necessaria per il loro raggiungimento.
Questi piani industriali devo riguardare sia gli aspetti economici (ricavi e costi), sia agli aspetti finanziari della gestione (flussi di cassa), occorrono degli opportuni rendiconti finanziari per capire i problemi dell’impresa e quale area riguardino. Inoltre è indispensabile capire se tali problemi possono essere superati nel breve periodo oppure è necessario creare un piano di risanamento suddiviso per più esercizi futuri. In questa analisi è necessario inoltre capire se l’impresa può riuscire a risanare il proprio business con le proprie forze (economiche e finanziarie) oppure se è necessario rivolgersi al capitale di terzi (finanziamenti bancari, o di altri enti). Per queste operazioni il nostro studio si avvale di Professionisti con molta esperienza nel settore, capaci di aiutare l’impresa a trovare il miglior finanziamento alle migliori condizioni possibili sul mercato.
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Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove regole per la rateizzazione delle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR). Grazie a queste modifiche, i contribuenti potranno beneficiare di piani di pagamento più lunghi e procedure semplificate. Ecco un riassunto chiaro delle principali novità.
Chi può richiedere la rateizzazione?
Chiunque abbia ricevuto una cartella di pagamento da AdeR e si trovi in difficoltà economica può chiedere di rateizzare il debito, evitando di dover pagare tutto in un’unica soluzione. La richiesta può essere fatta direttamente online sul sito di AdeR.
Debiti Rateizzabili
E possibile rateizzare i seguenti debiti:
- I debiti fiscali iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate e da altri enti pubblici (INPS, Regioni, Comuni, ecc.).
- I contributi previdenziali dovuti all’INPS e non pagati.
- Le multe e sanzioni amministrative.
- Altri tributi locali e nazionali iscritti a ruolo per la riscossione
Non è possibile rateizzare i seguenti debiti:
- I debiti già oggetto di rateizzazioni decadute per mancato pagamento.
- I tributi esclusi espressamente dagli enti creditori.
- Le somme derivanti da condanne penali e specifiche violazioni doganali.
- Gli aiuti di Stato da restituire.
- Le somme per cui l’ente creditore ha scelto di gestire direttamente la riscossione.
Numero di rate possibili
Il numero di rate che è possibile richiedere è variabile:
- Fino a 84 rate per le richieste presentate nel 2025 e 2026 (7 anni).
- Fino a 96 rate per le richieste fatte tra il 2027 e il 2028 (8 anni).
- Fino a 108 rate per le richieste dal 2029 in poi (9 anni).
- Fino a 120 rate (10 anni) solo per chi documenta una grave difficoltà economica o per debiti superiori a 120.000 euro.
Come richiedere la rateizzazione
Su semplice richiesta: se il debito è inferiore a 120.000 euro, basta dichiarare di essere in difficoltà economica senza bisogno di documenti aggiuntivi.
Con documentazione: se si richiedono più di 84 rate o se il debito è superiore a 120.000 euro, bisogna dimostrare la difficoltà economica con documenti specifici (ISEE per le persone fisiche o indici finanziari per le imprese).
Successivamente se la domanda viene accettata, si riceverà il piano di rateizzazione con l'importo delle rate e le scadenze.
Una volta pagata la prima rata, eventuali fermi amministrativi sui veicoli vengono sospesi.
Se il contribuente smette di pagare 8 rate, anche non consecutive, decade il piano e il debito torna esigibile in un’unica soluzione.
Come pagare
Le rate possono essere pagate:
- Online sul sito AdeR o tramite l’app Equiclick.
- Presso banche, Poste, tabaccai e altri operatori abilitati.
- Con addebito diretto sul conto corrente.
Conclusioni
Questa nuova rateizzazione offre più flessibilità ai contribuenti, permettendo di gestire meglio i debiti con il Fisco.
Se hai bisogno di aiuto per presentare la domanda o verificare la convenienza della rateizzazione, il nostro studio è a disposizione per assisterti in ogni fase del processo.
Collegamenti
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto un'importante novità per le società italiane: a partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria dovranno avere un proprio domicilio digitale (PEC) iscritto nel Registro delle Imprese. Questo obbligo è stato stabilito dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
A chi si applica l’obbligo?
L’obbligo riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria, comprese:
- Società di persone (SNC, SAS);
- Società di capitali (SRL, SPA, SAPA);
- Reti di imprese che abbiano soggettività giuridica.
Sono escluse le società semplici (tranne quelle agricole), le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
Scadenze
- Per le nuove imprese: la comunicazione della PEC dell’amministratore deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese.
- Per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025: il termine per mettersi in regola è il 30 giugno 2025.
- Per le nomine o i rinnovi degli amministratori: la comunicazione deve essere effettuata al momento dell’aggiornamento dell’iscrizione.
Comunicazione della PEC dell’amministratore
L’iscrizione della PEC dell’amministratore deve essere fatta tramite il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. L’operazione è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
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L’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale e distinto da quello dell’impresa. Non è consentito utilizzare la PEC aziendale per l’amministratore, in quanto lo scopo della norma è garantire un canale diretto e identificabile per le comunicazioni ufficiali. |
Sanzioni per il mancato adempimento
Se un’impresa non comunica la PEC dei propri amministratori entro i termini previsti, la Camera di Commercio sospenderà la pratica fino alla regolarizzazione. Inoltre, potrà essere applicata una sanzione amministrativa che varia da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.
Conclusioni
Questo nuovo obbligo mira a rendere più trasparenti e accessibili le comunicazioni tra le imprese e la Pubblica Amministrazione. Per evitare sanzioni e problemi amministrativi, è fondamentale che tutte le imprese interessate si adeguino entro il termine previsto. Per maggiori informazioni o assistenza, il nostro studio è a disposizione per supportare i clienti nella gestione di questo nuovo adempimento.
Allegati
Circolare Nota MIMIT n 43836/2025
Circolare Studio Menichetti
A partire dal 1° ottobre 2024, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.
1. Chi è soggetto all’obbligo della patente a crediti?
Sono tenuti al possesso della patente a crediti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamentenei cantieri temporanei o mobili, a eccezione di coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri). Anche le imprese estere che operano in Italia devono ottenere la patente, salvo che possiedano un documento equivalente rilasciato nel paese di origine.
2. Requisiti per il rilascio della patente
Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Regolarità contributiva e fiscale (DURC in corso di validità).
- Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se applicabile.
3. Modalità di richiesta della patente
La patente sarà rilasciata in formato digitale e potrà essere richiesta accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SPID o CIE. La presentazione della domanda è possibile sia da parte del legale rappresentante dell’impresa che da consulenti del lavoro o commercialisti delegati.
4. Funzionamento della patente a punti
La patente viene inizialmente dotata di 30 crediti. Il punteggio potrà aumentare fino a un massimo di 100 crediti, in base alla storicità dell’impresa, agli investimenti in sicurezza, alla formazione dei lavoratori, e al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.
Eventuali violazioni della normativa comportano una decurtazione dei crediti. In caso di riduzione del punteggio sotto i 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potrà più operare nei cantieri.
5. Sanzioni per chi opera senza patente
L’operare nei cantieri senza patente o con una patente priva di almeno 15 crediti comporta:
- Una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un importo minimo di 6.000 euro.
- Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
- Sanzioni per il committente o responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente, con multe che vanno da 711,92 a 2.562,91 euro.
6. Come procedere?
Vi consigliamo di verificare al più presto la vostra posizione e di avviare la procedura di richiesta della patente a crediti per evitare sanzioni e impedimenti operativi nei cantieri a partire dal 1° ottobre 2024.
Per qualsiasi chiarimento o per assistenza nella richiesta della patente, lo Studio è a vostra disposizione.
Con il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha disciplinato l'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, ha lo scopo di ridurre l'intervento pubblico in caso di eventi catastrofali e di responsabilizzare le imprese nella gestione del rischio.
Soggetti obbligati
Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia.
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In caso di affitto o usufrutto d'azienda, secondo il c.d. "Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2025”, dovrebbe essere chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l'assicurazione, quindi, in caso di affitto d'azienda, sarebbe l'affittuario il soggetto tenuto all'obbligo. |
Obbligo assicurativo
Devono stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati dagli eventi calamitosi ai beni materiali di cui all’art 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), Cod. Civ., cioè:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Eventi coperti
La polizza deve garantire la copertura per danni derivanti da:
- Alluvioni
- Terremoti
- Frane
Scadenze
- Le imprese assicurative devono adeguare le polizze entro il 29 marzo 2025.
- Le imprese sono obbligate a stipulare l’assicurazione entro il 31 marzo 2025.
- Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine ultimo è 31 dicembre 2025.
Premi assicurativi
Il costo dell’assicurazione sarà calcolato tenendo conto di:
- Ubicazione geografica del rischio
- Vulnerabilità degli immobili e beni assicurati
- Eventuali misure di prevenzione adottate dall’impresa
Esclusioni
La polizza non coprirà danni derivanti da:
- Conflitti armati, terrorismo, contaminazioni chimiche
- Fabbricati abusivi o privi delle autorizzazioni necessarie
Conseguenze per chi non si assicura
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Non è prevista una sanzione diretta per la mancata stipula della polizza, ma l’impresa potrebbe essere esclusa da finanziamenti pubblici e sovvenzioni, comprese quelle per calamità naturali. I soggetti che non stipulano la polizza in questione vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.
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Condizioni delle polizze
Le compagnie assicurative sono obbligate a offrire copertura alle imprese, ma possono stabilire un limite massimo di rischio oltre il quale non sono tenute a contrarre. Gli scoperti e i massimali di indennizzo varieranno in base al valore assicurato e alla grandezza dell’impresa.
Cosa fare
Vi consigliamo di contattare il vostro assicuratore per verificare la conformità della vostra attuale copertura o per stipulare una nuova polizza entro i termini previsti.
Per qualsiasi chiarimento o assistenza, il nostro Studio è a disposizione.
Allegati
Circolare Studio Menichetti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.02.2025 della Legge 15/2025, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stato prorogato l’esonero dall’obbligo di emettere fattura elettronica per coloro che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) al 31.12.2025, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che posticipa l'obbligo per le medie imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali al 1° ottobre 2025. Per le piccole e micro imprese, il termine è fissato al 1° gennaio 2026. Rimane invariata la scadenza del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, sebbene sia previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni senza sanzioni.
Queste polizze sono destinate a coprire danni alle immobilizzazioni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali sul territorio nazionale. L'obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione nel Paese, iscritte nel Registro delle imprese.
Il rinvio offre alle imprese più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, garantendo una protezione adeguata contro eventi imprevisti. È consigliabile che le aziende valutino attentamente le opzioni assicurative disponibili per rispettare le scadenze stabilite.
Rinviato il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi in scadenza il prossimo 2 dicembre.
In data 27 novembre 2024, con la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.
Possono beneficiare della proroga i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, tale proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I contribuenti beneficiari della proroga potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.02.2025 della Legge 15/2025, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata riabilitata la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater).
I debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per inadempimento (omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze) per le somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima, hanno la facoltà di adesione entro il 30.04.2025.